Guida EPR
EPR Germania (VerpackG): guida per e-commerce italiani
Se hai anche un solo cliente in Germania, questa guida ti riguarda direttamente — a differenza dell’Italia, qui non c’è un “regime leggero” per i piccoli venditori: la Germania ha uno dei sistemi EPR più rigidi e più controllati d’Europa, e lo è già dal primo pacco spedito. È anche il mercato UE dove più venditori italiani scoprono l’obbligo troppo tardi, spesso proprio perché il primo contatto con la normativa arriva da una segnalazione di un concorrente o da un blocco su un marketplace, non da una scelta consapevole.
Indice
- Perché la Germania non è come l’Italia (o la Francia)
- Da VerpackG a VerpackDG: cosa cambia dal 12 agosto 2026
- LUCID: il registro che devi conoscere
- Il sistema duale: il secondo passo obbligatorio
- Serve un rappresentante autorizzato (Bevollmächtigter)?
- La proposta Omnibus: cosa potrebbe cambiare (e cosa no)
- Le dichiarazioni: scadenze e frequenza
- Cosa succede se non sei in regola
- Equivoci comuni sull’EPR in Germania
- Prossimi passi
- Domande frequenti
Perché la Germania non è come l’Italia (o la Francia)
Nella nostra guida sull’Italia hai visto che esistono regimi semplificati per chi ha volumi piccoli (adesione semplificata, regime forfettario). In Germania questa gentilezza non esiste: non c’è nessuna soglia minima. Chi immette per primo un imballaggio pieno di prodotto sul mercato tedesco è “produttore” per definizione — e un e-commerce italiano che spedisce direttamente al consumatore finale in Germania (il classico modello DTC, direct-to-consumer) è produttore a tutti gli effetti, dal primo pacco.
C’è anche un elemento in più rispetto ad altri paesi: il registro tedesco è pubblico. Chiunque — anche un concorrente — può verificare se un’azienda è registrata, cercandola per nome o per marchio. Questo trasforma la mancata registrazione da un rischio “burocratico” a un rischio molto più concreto e immediato.
Vale la pena chiarire anche chi rientra esattamente in questo obbligo, perché non riguarda solo chi ha un sito Shopify e basta. Conta il modello di fulfillment, non solo il negozio online: se spedisci dall’Italia direttamente al cliente tedesco sei “produttore” per quel pacco; se usi un servizio di logistica che spedisce dall’estero verso la Germania per tuo conto (compresi alcuni modelli di fulfillment via marketplace), l’obbligo resta comunque tuo, perché è chi immette il prodotto imballato sul mercato — non chi lo trasporta fisicamente — a doversi registrare.
Da VerpackG a VerpackDG: cosa cambia dal 12 agosto 2026
Se hai già letto qualcosa sull’EPR in Germania, probabilmente hai incontrato il nome VerpackG (Verpackungsgesetz), la legge tedesca sugli imballaggi in vigore da anni. Dal 12 agosto 2026 questa legge è stata sostituita dal VerpackDG (Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz), la nuova normativa che adatta il diritto tedesco al Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR). Non è un cambio di nome cosmetico: il VerpackDG mantiene l’impianto che già conoscevi (LUCID, sistema duale, responsabilità del produttore), ma aggiunge nuovi obblighi — tra cui quote di riciclaggio più elevate per la plastica (75% entro il 2028) e alcune precisazioni su cosa conta come imballaggio (ad esempio i sacchetti perforati per tè e caffè).
Per te, in pratica, gli adempimenti di base restano gli stessi due (LUCID e sistema duale) e la registrazione LUCID che hai già fatto resta valida. C’è però una data da segnare: i contratti con i sistemi duali firmati con le vecchie regole valgono al massimo fino al 31 dicembre 2026 (ne parliamo nella sezione sulle scadenze). E se stai leggendo guide o articoli più vecchi che parlano solo di “VerpackG”, tieni presente che da agosto 2026 il riferimento normativo corretto è il VerpackDG.
LUCID: il registro che devi conoscere
LUCID è il registro nazionale tedesco degli imballaggi, gestito da ZSVR (Zentrale Stelle Verpackungsregister). La registrazione si fa online, è gratuita, e richiede pochi dati: partita IVA, dati aziendali, i marchi che usi (anche se vendi “senza marchio”), e un indirizzo operativo. Il numero LUCID compare in dashboard subito dopo la conferma via email — non ci sono tempi di attesa lunghi.
Una volta ottenuto, il numero LUCID va inserito anche nelle sezioni dedicate alla compliance EPR dei marketplace su cui vendi (Amazon, eBay, Etsy, TikTok Shop), che lo verificano attivamente.
Il sistema duale: il secondo passo obbligatorio
Qui arriva il punto che genera più confusione: la registrazione LUCID da sola non basta. Devi anche firmare un contratto con un “sistema duale” — una delle aziende approvate che si occupano concretamente della raccolta e del riciclo (tra gli 11 provider approvati: Grüner Punkt, Interseroh+, Reclay, Landbell, e altri). Senza questo contratto, la tua registrazione LUCID risulta formalmente incompleta, anche se il numero esiste.
Il sistema duale è quello che calcola le eco-tariffe in base ai materiali e ai volumi che dichiari. Le stesse quantità, però, vanno dichiarate anche su LUCID, e questo lo fai tu (o il tuo rappresentante autorizzato): il sistema duale non lo fa al posto tuo. In pratica: LUCID ti identifica, il sistema duale ti fa operare davvero in regola.
Nel funzionamento è concettualmente simile al Contributo Ambientale CONAI che abbiamo visto per l’Italia — un costo legato a materiale e peso che finanzia la raccolta e il riciclo — ma qui non c’è un unico ente come CONAI: scegli tu, tra gli 11 provider approvati, quello con cui contrattualizzare la fornitura del servizio, e sei tu a dover confrontare le tariffe (che variano da provider a provider per lo stesso materiale) prima di firmare. Per un piccolo e-commerce con volumi contenuti, la differenza tra un provider e l’altro raramente è enorme in valore assoluto, ma vale comunque la pena chiedere un paio di preventivi prima di scegliere.
Serve un rappresentante autorizzato (Bevollmächtigter)?
Dal 12 agosto 2026, chi è stabilito fuori dalla Germania e spedisce prodotti imballati direttamente a consumatori tedeschi deve nominare un Bevollmächtigter (rappresentante autorizzato) con sede in Germania. Questo riguarda anche i venditori italiani senza una sede locale tedesca, non solo le aziende extra-UE.
Il rappresentante assume i doveri del produttore tramite un contratto scritto in tedesco che cita la normativa applicabile, e si occupa lui della conferma dell’incarico, della partecipazione al sistema duale e della rendicontazione. L’unico passaggio che resta comunque a tuo carico è la registrazione iniziale su LUCID.
La proposta Omnibus: cosa potrebbe cambiare (e cosa no)
A dicembre 2025 la Commissione UE ha presentato una proposta — nota come “Omnibus”, COM(2025) 982 — per sospendere l’obbligo di rappresentante autorizzato per i produttori già stabiliti in UE (quindi anche per un e-commerce italiano) che vendono in altri Stati membri, fino a gennaio 2035. Non è ancora legge.
A che punto siamo (aggiornato all’8 ottobre 2026):
- 5 ottobre 2026: la commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo ha votato a favore, ma in una versione più ristretta: la sospensione varrebbe solo per le micro e piccole imprese stabilite in UE (meno di 50 dipendenti e fatturato fino a 10 milioni di euro).
- Prossimo passo: il voto in plenaria del Parlamento (indicato per il 19 ottobre 2026), poi il negoziato con il Consiglio.
- Il Consiglio: nella sua posizione di giugno 2026 non ha accolto la sospensione, perché contraria la maggioranza degli Stati membri. L’esito finale, quindi, è tutt’altro che scontato.
Cosa significa per te: se la versione votata in commissione diventasse legge, un micro-e-commerce italiano potrebbe non dover più nominare un rappresentante in Germania; un’azienda più grande sì. Ma anche in quel caso la sospensione non toccherebbe l’obbligo di registrazione LUCID, il contratto e le eco-tariffe del sistema duale, le comunicazioni delle quantità o il rischio di essere rimossi dai marketplace. E finché non c’è una legge pubblicata, l’obbligo di rappresentante resta in vigore dal 12 agosto 2026. Aggiorneremo questa sezione a ogni passaggio.
Le dichiarazioni: scadenze e frequenza
Le quantità di imballaggio si dichiarano due volte, con gli stessi numeri: al sistema duale con cui hai il contratto e al registro LUCID. Le due dichiarazioni devono coincidere (stesso periodo, stessi materiali, stessi chili): un disallineamento è uno dei motivi più comuni di controlli. Attenzione a un equivoco diffuso: non è il sistema duale a girare i tuoi dati a LUCID. La dichiarazione su LUCID la fai tu (o il tuo rappresentante autorizzato, se ne hai nominato uno).
Il calendario tipico per un piccolo e-commerce è questo:
- Entro il 31 dicembre: comunichi le quantità previste per l’anno successivo, materiale per materiale, e su quella stima paghi l’eco-tariffa. Secondo le indicazioni della ZSVR, la comunicazione iniziale delle quantità previste per l’anno nuovo si può presentare solo fino al 31 dicembre; dopo si passa alle comunicazioni in corso d’anno.
- Durante l’anno: se i volumi cambiano molto (ad esempio perché le vendite in Germania crescono più del previsto), aggiorni la stima. La frequenza delle comunicazioni (mensile, trimestrale o annuale) dipende dal contratto con il sistema duale.
- Entro il 1° giugno: comunichi il consuntivo dell’anno precedente, cioè le quantità reali. Chi l’anno prima è rimasto sotto le 10 tonnellate di imballaggi può fare un’unica comunicazione annuale entro la stessa data.
- 15 maggio: è la scadenza della dichiarazione di completezza (Vollständigkeitserklärung), che riguarda solo chi supera soglie annuali alte (80 tonnellate di vetro, 50 di carta e cartone o 30 di imballaggi leggeri) e va verificata da un revisore. Un micro-e-commerce di norma non ne è interessato.
Fine 2026: una scadenza in più. Con il passaggio al VerpackDG, i contratti con i sistemi duali firmati con le vecchie regole restano validi al massimo fino al 31 dicembre 2026 (§ 68 VerpackDG, salvo accordi diversi con il sistema). Se hai già un contratto, chiedi al tuo sistema duale se continua nel 2027 o se va rinnovato o adeguato: senza un contratto valido, dal 1° gennaio rischi il divieto di vendita in Germania.
Cosa succede se non sei in regola
Le conseguenze in Germania sono tra le più concrete che troverai in questa serie di articoli:
- Sanzioni amministrative: fino a 200.000 € per caso, con importi che variano in base al tipo di violazione (registrazione mancante o mancata partecipazione al sistema di riciclo).
- Divieto immediato di distribuzione dei prodotti sul mercato tedesco.
- Registro pubblico: chiunque, inclusi i concorrenti, può verificare se sei registrato e segnalare l’irregolarità — anche come azione di concorrenza sleale.
- Delisting dai marketplace tedeschi (Amazon.de, Zalando) per chi vende anche lì, non solo sul proprio sito.
Per un venditore che opera solo su un proprio sito Shopify, senza marketplace, il rischio più immediato è il divieto di distribuzione e le eventuali azioni di concorrenti che consultano il registro pubblico — non un controllo automatico di piattaforma, che invece scatta per chi vende anche su Amazon.de o eBay.de.
Equivoci comuni sull’EPR in Germania
“Se vendo pochi pezzi, sono sotto una soglia e non serve registrarmi.” Falso: a differenza dell’Italia o dei Paesi Bassi, la Germania non prevede alcuna soglia minima. L’obbligo esiste dal primo imballaggio, indipendentemente dal volume.
“Mi basta il numero LUCID.” Non è così: LUCID identifica la tua azienda nel registro pubblico, ma senza un contratto attivo con un sistema duale la tua posizione resta formalmente incompleta e non ti mette al riparo da sanzioni.
“La proposta Omnibus ha già eliminato l’obbligo di rappresentante.” Non ancora. Il 5 ottobre 2026 ha superato solo il voto in commissione al Parlamento europeo, in una versione limitata alle micro e piccole imprese; mancano il voto in plenaria e l’accordo con il Consiglio, che finora si è opposto. E anche se approvata, non toccherebbe l’obbligo di registrazione o di eco-contributo.
Prossimi passi
- Verifica se hai già un numero LUCID attivo: puoi cercarlo nel registro pubblico ZSVR.
- Se non ce l’hai, registrati online — è gratuito e richiede pochi dati aziendali.
- Scegli un sistema duale tra quelli approvati e firma il contratto: senza questo passaggio la registrazione resta incompleta.
- Se non hai una sede in Germania, valuta se nominare un rappresentante autorizzato — obbligatorio oggi, ma tieni d’occhio l’evoluzione della proposta Omnibus.
- Segna in calendario le scadenze: 31 dicembre per le quantità previste dell’anno successivo, 1° giugno per il consuntivo dell’anno precedente. Se hai già un contratto con un sistema duale, verifica entro fine 2026 che resti valido nel 2027.
Se vendi anche in altri paesi UE oltre alla Germania, la logistica delle dichiarazioni multiple si automatizza meglio di quanto pensi: ne parliamo nella guida EPR e Shopify: come automatizzare la compliance.
Domande frequenti
Un e-commerce italiano che spedisce un solo ordine in Germania deve registrarsi su LUCID? Sì. Non esiste una soglia minima di volume o fatturato: l’obbligo scatta dal primo imballaggio immesso sul mercato tedesco, anche per un singolo ordine.
LUCID è a pagamento? No, la registrazione su LUCID è gratuita. Il costo economico vero e proprio arriva dal contratto con il sistema duale, che calcola l’eco-tariffa in base ai materiali e ai volumi dichiarati.
Entro quando devo comunicare le quantità di imballaggio in Germania? Le quantità previste per l’anno successivo entro il 31 dicembre, il consuntivo dell’anno precedente entro il 1° giugno, sempre sia al sistema duale sia a LUCID e con gli stessi numeri. Il 15 maggio riguarda solo la dichiarazione di completezza, obbligatoria sopra soglie annuali alte.
Devo davvero nominare un rappresentante autorizzato se non ho una sede in Germania? Con la normativa attuale, sì, dal 12 agosto 2026. Una proposta UE per sospendere questo obbligo per le micro e piccole imprese stabilite in UE ha superato il voto in commissione al Parlamento europeo il 5 ottobre 2026, ma non è legge: mancano il voto in plenaria e l’accordo con il Consiglio. Verifica sempre lo stato aggiornato prima di decidere di non nominarne uno.
Cosa succede se mi registro su LUCID ma non firmo con un sistema duale? La tua posizione resta formalmente incompleta: hai un numero identificativo pubblico, ma non stai adempiendo all’obbligo di finanziamento della raccolta e del riciclo, e resti esposto alle stesse sanzioni di chi non si è registrato affatto.
Vendo tramite un magazzino di fulfillment in Germania (es. Amazon FBA): cambia qualcosa? Cambia la fonte del rischio, non l’obbligo in sé: sei comunque tu, come venditore, a dover essere registrato su LUCID e ad avere un contratto con un sistema duale. In più, se vendi anche tramite il marketplace stesso, la piattaforma verifica attivamente il tuo numero LUCID e può sospendere l’inserzione se non lo trova o non è aggiornato — un livello di controllo automatico che non esiste per chi vende solo dal proprio sito.