Guida EPR
Cos'è l'EPR: guida completa per chi vende online
Se vendi online e negli ultimi mesi hai sentito parlare di “EPR”, “PPWR” o “responsabilità estesa del produttore” e non hai capito bene cosa significhi per il tuo negozio, questa guida è per te. Niente linguaggio da manuale legale: l’obiettivo è che tu capisca di cosa si tratta, perché riguarda anche te (non solo le grandi aziende) e quali sono i prossimi passi concreti.
Indice
- Cos’è l’EPR
- Perché esiste: l’idea alla base
- Il quadro normativo: dalla Direttiva 94/62/CE al PPWR
- Chi è obbligato (e perché riguarda anche te)
- Cosa devi fare in pratica
- L’EPR non riguarda solo gli imballaggi
- Cosa succede se non sei in regola
- Perché conta di più se vendi in più paesi UE
- Equivoci comuni sull’EPR
- Prossimi passi
- Domande frequenti
Cos’è l’EPR
EPR è l’acronimo di Extended Producer Responsibility, in italiano Responsabilità Estesa del Produttore. È un principio giuridico, nato negli anni ’90 e oggi alla base di gran parte della legislazione ambientale europea, secondo cui chi immette per primo un prodotto (o il suo imballaggio) sul mercato è responsabile anche di ciò che succede a quel prodotto quando diventa un rifiuto.
In pratica: non basta più vendere un prodotto e “lavarsene le mani” una volta consegnato. Chi lo ha messo sul mercato deve contribuire, economicamente e amministrativamente, alla raccolta, al riciclo e allo smaltimento di quel prodotto (o del suo imballaggio) a fine vita.
Per chi vende online, l’ambito EPR più rilevante — e quello su cui si concentra questo blog — è quello degli imballaggi: scatole, buste, riempitivi, nastro adesivo, tutto ciò che usi per far arrivare il prodotto al cliente.
Perché esiste: l’idea alla base
L’obiettivo dichiarato dalla Commissione Europea è spostare il costo ambientale della gestione dei rifiuti dalla collettività (i Comuni, quindi i cittadini tramite la tassa rifiuti) a chi genera quel rifiuto immettendo il prodotto sul mercato. È anche un incentivo economico: se il contributo che paghi varia in base a quanto il tuo imballaggio è riciclabile, hai una ragione concreta per scegliere materiali più sostenibili.
Non è una trovata improvvisa del 2026: il principio EPR applicato agli imballaggi esiste in Europa dal 1994, con la Direttiva 94/62/CE. Quello che cambia ora è il livello di applicazione e controllo, spinto dal nuovo regolamento europeo.
Il quadro normativo: dalla Direttiva 94/62/CE al PPWR
Per capire la situazione attuale servono due riferimenti normativi, uno storico e uno nuovo.
Direttiva 94/62/CE — la direttiva europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in vigore dal 1994. È il testo che ha introdotto il principio EPR per gli imballaggi nell’Unione Europea e su cui si basano i sistemi nazionali storici come il CONAI in Italia.
Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulation) — il nuovo regolamento europeo su imballaggi e rifiuti di imballaggio, pubblicato nel 2025 e applicabile in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026. A differenza di una direttiva, un regolamento UE è direttamente applicabile in ogni paese membro senza bisogno di una legge nazionale di recepimento: questo è uno dei motivi per cui il PPWR uniforma regole che prima variavano più da paese a paese.
Punto importante per chi ha sentito parlare di entrambi i testi: il PPWR abroga la Direttiva 94/62/CE. Questo però non significa che i sistemi nazionali esistenti (come il CONAI italiano) spariscano: continuano a operare come infrastruttura di raccolta e gestione, ma dentro una cornice di regole armonizzate a livello UE, con nuovi requisiti su riciclabilità, sostanze chimiche negli imballaggi (per esempio limiti su PFAS e su piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) e documentazione di conformità.
Se vuoi, puoi consultare il testo ufficiale del Regolamento (UE) 2025/40 su EUR-Lex — è la fonte primaria, in caso di dubbi va sempre data priorità a quella.
Chi è obbligato (e perché riguarda anche te)
Il PPWR definisce il “produttore ai fini EPR” come il soggetto che immette per la prima volta l’imballaggio (o il prodotto imballato) sul mercato di uno Stato membro. È una definizione più ampia di quanto sembri, e include:
- chi fabbrica imballaggi;
- chi importa prodotti già imballati da fuori UE;
- chi confeziona i propri prodotti per la vendita;
- i distributori, in alcuni casi specifici previsti dalla normativa.
Se hai un e-commerce e spedisci prodotti confezionati con il tuo materiale (scatole con il tuo logo, buste, riempitivi) ai clienti in un paese UE, sei quasi certamente “produttore ai fini EPR” in quel paese — indipendentemente dalle dimensioni della tua attività. La normativa non prevede un’esenzione generale per le piccole imprese: le eventuali semplificazioni riguardano gli adempimenti amministrativi, non l’obbligo in sé.
Chi non rispetta questo obbligo di registrazione, secondo il PPWR, rischia di non poter commercializzare l’imballaggio nel paese in questione: è un vincolo che riguarda l’accesso al mercato, non solo una formalità burocratica.
Cosa devi fare in pratica
A livello generale, senza entrare nei dettagli paese per paese (che trovi negli articoli dedicati a Italia e Germania, linkati più sotto), i passaggi tipici sono questi:
- Capisci in quali paesi UE stai effettivamente “immettendo sul mercato” imballaggi — cioè in quali paesi spedisci prodotti confezionati con il tuo materiale. Non è detto che coincida solo con l’Italia se vendi anche all’estero.
- Iscriviti al sistema/registro nazionale del paese dove immetti il prodotto (in Italia è il CONAI; altri paesi hanno sistemi propri, con nomi ed enti diversi).
- Dichiara periodicamente le quantità di imballaggio immesse sul mercato, distinte per tipo di materiale (carta, plastica, ecc.). La frequenza della dichiarazione dipende dal volume e dal paese.
- Versa il contributo ambientale previsto, che varia in base al materiale e al peso dell’imballaggio — non esiste una cifra fissa unica, quindi diffida di chi ti propone un numero preciso senza conoscere il tuo caso specifico.
Se vendi solo in Italia, il riferimento principale è il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): sono tenuti a iscriversi, tra gli altri, i produttori e importatori di imballaggi, chi confeziona prodotti propri e chi importa prodotti già imballati. L’articolo dedicato agli obblighi EPR in Italia per e-commerce entra nel dettaglio.
Se spedisci anche in altri paesi UE, il punto da tenere a mente è che ogni paese ha un proprio sistema nazionale, con soglie, scadenze e nomi diversi: in Germania si passa dal registro LUCID gestito da ZSVR, in Francia dal sistema coordinato da ADEME insieme a operatori come Citeo, in Spagna da Ecoembes. Non è un unico adempimento europeo con un solo modulo da compilare: sono adempimenti nazionali distinti, anche se le regole di fondo derivano ora dallo stesso regolamento UE.
L’EPR non riguarda solo gli imballaggi
Vale la pena saperlo anche solo per non fare confusione: il principio EPR non si applica soltanto agli imballaggi. In Europa esistono sistemi EPR anche per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (il cosiddetto RAEE), per le pile e gli accumulatori, e in alcuni paesi per i tessili. Se vendi elettronica o batterie, potresti avere obblighi EPR aggiuntivi rispetto a quelli sugli imballaggi, con registri e regole specifiche per quella categoria di prodotto. Questo blog si concentra sugli imballaggi perché è l’obbligo che riguarda praticamente ogni e-commerce, a prescindere da cosa vendi — ma se il tuo catalogo include elettronica o batterie, tienilo presente come area da approfondire a parte.
Cosa succede se non sei in regola
Qui è importante essere precisi e non generare allarmismo ingiustificato. Non rispettare gli obblighi EPR non equivale automaticamente a una multa: il PPWR collega la mancata registrazione soprattutto a un rischio — quello di non poter commercializzare l’imballaggio in un determinato paese, con le conseguenze pratiche che questo può avere (per esempio segnalazioni, blocchi o sospensioni da parte di piattaforme e marketplace che iniziano a richiedere prova di conformità, o controlli da parte delle autorità nazionali competenti).
In altre parole: parla di “obbligo previsto” e di “rischio di sanzione o di blocco commerciale”, non di una sanzione certa e automatica uguale per tutti. L’entità e la modalità delle conseguenze dipendono dalla normativa e dalla prassi del singolo Stato membro.
Perché conta di più se vendi in più paesi UE
Se vendi solo in Italia, hai un solo sistema nazionale da seguire (il CONAI) ed è già abbastanza chiaro a chi rivolgersi. Il problema si complica quando spedisci anche all’estero, perché la logica “un paese, un sistema, una scadenza” si moltiplica per ogni mercato in cui operi. Un venditore che spedisce in Italia, Germania e Francia si trova, di fatto, a dover gestire tre rapporti separati con tre enti diversi, con regole di dettaglio non identiche tra loro anche se il principio di fondo (il PPWR) è lo stesso per tutti.
È esattamente il motivo per cui su questo blog trovi articoli dedicati ai singoli paesi — a partire da Italia e Germania — invece di un’unica guida generica che rischierebbe di essere troppo vaga per essere davvero utile.
Equivoci comuni sull’EPR
Un paio di chiarimenti su errori che si sentono spesso in giro:
- “Se non mi controlla nessuno, non rischio niente.” Il controllo può arrivare non solo dalle autorità doganali o ambientali, ma anche dalle piattaforme di vendita (marketplace, Shopify stesso in alcuni casi) che iniziano a richiedere prova di conformità EPR per continuare a vendere. Il rischio non è solo “sanzione dello Stato”, è anche “sospensione dell’account di vendita”.
- “È la dogana che controlla questa roba, quindi se vendo dentro l’UE non mi tocca.” La dogana entra in gioco principalmente per le merci che entrano nell’Unione Europea da paesi extra-UE. Per gli scambi interni all’UE — quindi la maggior parte delle spedizioni di un e-commerce europeo verso clienti in un altro paese UE — la dogana non è il meccanismo di controllo: i controlli EPR passano dai registri nazionali e dalle autorità ambientali competenti, non dai varchi doganali.
- “È una tassa una tantum.” Non è un pagamento unico: prevede iscrizione, dichiarazioni periodiche e contributi ricorrenti, finché continui a immettere imballaggi sul mercato.
Prossimi passi
Se hai letto fin qui, il prossimo passo concreto è capire la tua situazione specifica:
- Se vendi (anche) in Italia, leggi Obblighi EPR in Italia per e-commerce: cosa devi fare.
- Se spedisci anche in Germania, leggi EPR Germania (VerpackG): guida per e-commerce italiani.
- Se usi Shopify e vuoi capire come automatizzare parte di questo monitoraggio, leggi EPR e Shopify: come automatizzare la compliance.
Trovi anche una panoramica di strumenti utili, inclusa la nostra app per Shopify pensata proprio per aiutarti a capire dove hai già maturato obblighi EPR, nella pagina Strumenti.
Domande frequenti
L’EPR è uguale in tutta Europa? Il principio di fondo, dopo il PPWR, è armonizzato a livello UE. Gli adempimenti pratici (a chi ti iscrivi, con quale frequenza dichiari, come si calcola il contributo) restano gestiti da sistemi nazionali distinti.
Se ho una piccola attività, sono comunque obbligato? Il PPWR non prevede un’esenzione generale legata alle dimensioni dell’attività per l’obbligo di registrazione EPR. Verifica comunque il tuo caso specifico, perché possono esistere semplificazioni amministrative diverse da paese a paese.
Devo fare qualcosa di diverso se vendo solo tramite marketplace (es. Amazon)? Dipende dal marketplace e dal paese: in alcuni casi il marketplace stesso richiede prova di conformità EPR come condizione per continuare a vendere. Questo blog si concentra sul venditore diretto (es. tramite un proprio negozio Shopify), che è quasi sempre l’unico responsabile della propria conformità.
Da dove comincio se non ho ancora fatto nulla? Dal punto 1 della sezione “Cosa devi fare in pratica”: stabilisci in quali paesi UE stai effettivamente spedendo prodotti confezionati con il tuo materiale. È la base da cui dipende tutto il resto.